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l Partito dei Comunisti Italiani, il Partito della Rifondazione Comunista e il candidato a Sindaco di Santa Teresa di Riva avv. F. Currò presentano istanza indirizzata al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, alla Presidenza della Repubblica ed all’Ufficio territoriale del Governo di Messina, al fine di segnalazione nel caso di esito positivo nella competizione elettorale amministrativa di Santa Teresa di Riva del candidato Bartolotta Antonino che risulta essere stato condannato per peculato con sentenza non definitiva del Tribunale di Messina n.912/2006, significando che ai sensi dell’art.58 lo stesso candidato incorre nella sospensione dalla carica qualora dovesse essere eletto.
ELEZIONI NEL COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA Spettabili Amministrazioni, noi sottoscritti Sig.ri Currò Carmelo Letterio Francesco, nella qualità di candidato a Sindaco di Santa Teresa di Riva, Bertuccelli Antonino, nella qualità di Segretario Provinciale del Partito dei Comunisti Italiani di Messina, Giunta Filippo, nella qualità di Segretario Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista, in relazione alle elezioni comunali in oggetto, tenutesi in data 13 e 14 del corrente mese, ci vediamo costretti a significarVi che il candidato alla carica di Sindaco Sig. Antonino Bartolotta risulta essere stato condannato per peculato con sentenza non definitiva del Tribunale Penale di Messina n. 912/2006. Ove il medesimo venisse, pertanto, proclamato eletto, dovrebbe essere immediatamente sospeso di diritto ex art. 59 d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale”. La sospensione, riguardando una sentenza emanata antecedente all’elezione, operando di diritto ed essendo automaticamente efficace in relazione all’elezione alla carica di sindaco, opera infatti immediatamente, precludendo completamente al sindaco neoeletto l’esercizio di qualsivoglia potere, diversamente dall’ipotesi in cui la sentenza di condanna non definitiva pervenga successivamente all’elezione (nel qual caso gli atti fino ad allora adottati rimangono validi). Da ciò consegue che il Sindaco non potrà neanche procedere alla nomina della Giunta e del vicesindaco e, ove tali atti fossero comunque adotatti, i medesimi sarebbero insanabilmente ed originariamente nulli (tale principio è stato di recente affermato addirittura anche per le cause di ineleggibilità originarie, cfr. ord. nn. 2119 e 2120/2007 della VI Sez. del Consiglio di Stato). Conseguentemente, non essendovi alcun vicesindaco che possa sostituire il sindaco sospeso e non esistendo alcuna Giunta validamente nominata, il Comune risulterà privo dei propri organi con la conseguenza che codeste Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, ad avviso degli scriventi, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, dovranno procedere senza indugio al suo commissariamento, se del caso anche provvisorio, ex art. 141 d.lgs. n. 267/2000 e/o ex art. 19, comma 4, del R.D. n. 383/1934. Gli adempimenti di cui sopra si appalesano particolarmente urgenti, ove si consideri che ogni atto che il detto Sindaco, se eletto, e la giunta da lui nominata dovessero adottare risulterebbe radicalmente ed insanabilmente nullo, con evidenti rischi a carico dell’ente e della collettività. Distinti saluti.
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