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GIUDICE E GIUSTIZIA MINORILE PDF Stampa E-mail
martedì 07 giugno 2011

Sample ImageParliamo di “giustizia” … e minorile nello specifico. Incarnata intanto nella figura del “ giudice “. Dal dr. Gianfranco Pinto* riceviamo e pubblichiamo

Figura talvolta controversa, poco conosciuta; figura che sotto certi aspetti incuriosisce; non di rado oggetto di critica da parte dell’opinione pubblica.

Nasce istituzionalmente alla fine del XIX secolo e và via-via riconvertendosi secondo vari momenti politici e socio-culturali che ne influenzano caratteristiche e funzioni.

Il Tribunale per i Minorenni è stato istituito in Italia con un Decreto Legge nel luglio del 1934.

Si tratta di un Organo estremamente importante in quanto deputato alla protezione dell’infanzia e della gioventù. Compito principale è garantire il diritto del minore a crescere serenamente, vieppiù nell’ambito della propria famiglia ricevendo dai genitori tutte le cure necessarie.

Le inadempienze a questo principio primario si possono ad esempio esprimere attraverso la privazione (decadenza o limitazione) della potestà a carico di “cattivi genitori”.

Il Tribunale per i Minorenni è inoltre competente per tutti i reati commessi da chi non ha ancora raggiunto la maggiore età e prevede appositi percorsi penali finalizzati a coniugare responsabilizzazione e recupero del minore.

Dal punto di vista meramente storico l’evoluzione della figura del giudice minorile ha avuto una serie di trasformazioni ed “aggiunte”, e ciò su più livelli ove comunque primeggia il passaggio da una cultura che alla fine del secolo scorso non considerava la minore età come vera e propria fascia sociale con peculiarità ed esigenze specifiche, proseguendo poi - veicolati da progressiva e crescente attenzione - verso gli aspetti singolari tipici di quei soggetti.

Soggetti che, in considerazione della fase evolutiva in cui si trovano, richiedono progetti ed interventi esclusivi e particolari, volti a favorire un sano itinerario di “crescita”, soprattutto quando questo può essere condizionato e compromesso da condotte devianti e anti-sociali.

Inoltre, grazie alla nascita di discipline specificamente rivolte all’infanzia (come la Psicologia) la teoria vigente ad inizio secolo del “delinquente nato” in base alla quale un bambino di pochi anni potesse già avere una mente strutturata criminalmente e quindi intraprendere una “carriera” delinquenziale inarrestabile, è stata sostituita dal costrutto che la delinquenza dei minori è da porre in stretta correlazione con situazioni esperienziali quali possono annoverarsi l’abbandono, il maltrattamento, l’abuso.

Pertanto nell’analisi valutativa è corretto stimare anche le condizioni familiari nonché le capacità genitoriali e il contesto emotivo-affettivo.

Sul finire del XIX sec. i bambini (anche quelli in tenerissima età) erano perseguibili secondo il Codice Penale dell’epoca e quindi sottoposti a dure misure restrittive e punitive al pari di quelle poste in essere per gli adulti.

Con il passare del tempo, grazie a figure dell’ambiente giudiziario dotate di sensibilità e competenza (prima fra tutti in Italia Uberto Radaelli, negli anni ’50), si sono cercate nuove e più adeguate risposte alle devianze dei ragazzi, con misure non solo a carattere repressivo e sanzionatorio quanto di tipo riabilitativo e preventivo.

Necessario comunque attendere il 1988 per assistere alla nascita di un processo penale adattato ai minorenni, comprensivo di quelle modifiche e di quelle integrazioni imposte dalle condizioni psicologiche del minore, dal suo livello di maturazione e dalle esigenze di tipo educativo; elementi questi che si devono conciliare con la sanzione secondo una nuova ottica: un’ottica riparatrice.

Le nuove disposizioni hanno previsto alcune innovazioni importanti (l’infraquattordicenne ad esempio non è imputabile) fra cui la creazione di un’apposita udienza preliminare volta a far uscire il più rapidamente possibile il minore dal circuito penale e il suo inserimento nel sistema dei Servizi (attraverso la misura di sospensione del processo per una richiesta di “messa alla prova”).

E’ stato inoltre abolito il riformatorio giudiziario, di cui si era fatto largamente uso nel passato, sostituito dall’inserimento presso Comunità, istituto questo a “regime aperto”, maggiormente consono riguardo i bisogni di soggetti in crescita.

I concetti di diritto e di tutela del minore, principi oggi inoppugnabili e sanciti dall’ O.N.U. (“Diritti del Fanciullo” – 1989), hanno rappresentato un’importante conquista: il pieno riconoscimento dei minorenni come soggetti aventi diritto, ossia come persone e non come “adulti in divenire”, progresso notevole sul piano giuridico, civile e sociale.

E su tale innovativo scenario si è andato collocando il giudice minorile, modulandosi via-via: da “controllore “ (periodo fascista, quando il regime nascente aveva disegnato un Tribunale per i Minorenni in chiave prevalentemente repressiva e di controllo sociale) a “educatore“ (il dopoguerra; si concretizzano interventi altamente individualizzati per i minori, da effettuarsi preferibilmente in regime di libertà con l’aiuto di personale qualificato) sino ad arrivare al “ promotore” (fine anni ’60; attività mirata su interventi di protezione e tutela dei bambini abbandonati, con affermazione dei diritti fondamentali del minore e ciò anche in risposta ai numerosi casi di maltrattamento venuti alla luce in quegli anni magari all’interno dei vari Istituti che accoglievano bambini).

Viene a collocarsi negli stessi anni la Legge sull’adozione dei bambini abbandonati, il cui avvio non è stato facile ed ha incrinato tra l’altro i rapporti tra opinione pubblica e Tribunali per i Minorenni accusati (anche a causa della trasmissione degli eventi spesso distorta dai mass-media dell’epoca) di rendere lungo e farraginoso il processo di adozione.

Và anche detto che, purtroppo, il carico di lavoro e l’inadeguatezza dei mezzi hanno finito per disgregare l’unitarietà della funzione minorile, per cui si sta delineando una tipologia di giudice meno coinvolto in un confronto diretto con le esigenze educative del minore imputato e meno in grado di ascoltare e comunicare con i ragazzi.

Ecco dunque il maggior rilievo degli specialisti del settore quali giudici onorari (esperti nominati ad personam dal Consiglio Superiore della Magistratura), con pari dignità istituzionale dei “togati”, utile ausilio per un corretto approccio e per una più corretta lettura.

Irrisolta invece la questione della specializzazione dei “togati” stessi, per cui nel nostro Paese - fino agli anni ’70 - i pochi giudici destinati ai minori erano privi di qualsiasi formazione specifica e spesso assolvevano tale funzione controvoglia e non a tempo pieno, anche a causa di una diffusa considerazione della giustizia minorile come meno qualificante rispetto a quella tradizionale. 

*Giudice onorario della Corte di Appello di Messina sezione minori




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